Whistleblowing
ATTIVAZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA “WHISTLEBLOWING”
(D. Lgs. 24/2023)
In ottemperanza al D. Lgs. 24/2023 si comunica l’attivazione del canale interno di segnalazione di possibili illeciti di cui si è venuti
a conoscenza nel contesto lavorativo, la cui gestione è affidata al Responsabile Ufficio Legale.
Il servizio è attivo previo appuntamento da fissare telefonicamente contattando il seguente numero: 051869554.
In alternativa sarà possibile inviare la segnalazione anche con posta ordinaria con le seguenti modalità: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, nella prima busta saranno inseriti i dati di contatto del segnalante, nella seconda l’oggetto della segnalazione (descrizione dei fatti e copia di documenti). Entrambe le buste dovranno poi essere chiuse in una terza busta riportando all’esterno la dicitura “RISERVATA AL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”.
Il canale è usufruibile da tutti i soggetti che abbiano rapporti con la società, quindi non solo lavoratori, ma anche collaboratori, consulenti, professionisti, soci, amministratori, organi di controllo, ed altri soggetti terzi.
Sono considerate rilevanti le segnalazioni aventi ad oggetto la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che possano ledere l’interesse pubblico o l'integrità di OMP e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
In particolare saranno valutate le segnalazioni d’illeciti in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni di disposizioni europee che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il mercato interno, e/o che vanifichino l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori sopra richiamati; violazioni di disposizioni nazionali costituenti illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.
È particolarmente importante che la segnalazione includa i seguenti elementi:
- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui si siano verificati i fatti;
- dati di contatto del soggetto segnalante;
- nominativo e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l’identificazione;
- nominativo di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ragioni per cui si ritiene che i fatti oggetto di segnalazione costituiscano una violazione;
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- indicazione di un eventuale interesse privato del/i soggetto/i segnalante/i collegato alla segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
E’ garantita la riservatezza della segnalazione, dell’identità della persona segnalante, del soggetto segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione in qualità di facilitatori o persone informate sui fatti, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione. Le tutele non verranno accordate nel caso di segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengano esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro per le quali dovrà farsi ricorso alle diverse procedure istituite dalla società. Sono escluse dalle predette tutele altresì le segnalazioni concernenti violazioni conosciute fuori dal contesto lavorativo ovvero fondate su voci correnti e non su fatti appresi direttamente dalla persona segnalante.
Non sono inoltre ammesse e vengono sanzionate le segnalazioni fatte con lo scopo di danneggiare il soggetto segnalato, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate. In tale ipotesi si configurerebbe per il soggetto segnalante il reato di calunnia e/o di diffamazione, con conseguenze di carattere penale.
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, ma solo in presenza di una delle seguenti condizioni: la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Il canale di segnalazione esterno è stato predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, accedendo al sito internet www.anticorruzione.it. E’ infine consentita anche una segnalazione con divulgazione pubblica, anche in questa ipotesi potranno essere garantite le medesime misure di protezione se la persona segnalante: ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Procedura e non sia stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Le segnalazioni, interne ed esterne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI S.R.L.